Accadde Oggi 05 ottobre 1933:
Vietati i film doppiati all’estero
Approvato il regio decreto 1414 che vieta la proiezione in Italia di pellicole cinematografiche estere di cui traduzione, adattamento e doppiaggio non siano stati eseguiti sul territorio nazionale con l'impiego di personale artistico italiano. Fino ad oggi molti film stranieri venivano doppiati all'estero a cura dei produttori in un italiano che spesso risultava impreciso.
Accadde Oggi 05 ottobre 1933
90 anni fa - accaddeoggi.it ©
REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1933, n. 1414.
Provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 10 giugno 1927, n. 1121, portante disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche
di produzionne nazionale;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 018, contenente disposizioni
a favore della produzione cinematografica nazionale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessitA assoluta e urgente di emanare provvedimenti per l'incremento della produzione cinematografica nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato pur
le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Ë vietata la proiezione nelle sale del Ilegno delle pellicole
cinematografiche sonore non nazionali ad intreccio di metraggio
non inferiore a 1000 metri, il cui adattamento supplementare
in lingua italiana -
doppiaggio o post-sincronizzazione
-sia stato eseguito all'estero.
Art. 2.
Le pellicole sonore non nazionali potranno essere ammesse
alla proiezione nelle sale del Ilegno, purchò il rispettivo adattamento
supplementare in lingua italiana -
doppiaggio o
post-sincronizzazione -sia stato eseguito in Italia con l'osservanza
delle seguenti condizioni:
a) che l'adattainento supplementare sia stato effettuato
in studi o stabilimenti situati nel territorio del Regno;
b) che la totalità del personale artistico ed esecutivo impiegato
per realizzare tale adattamento, sia di nazionalità
italiana
Le pellicole, eseguite a norma del comma precedente, dovranno
portare impressi la denominazione o il marchio dello
studio o dello stabilimento nei quali il doppiaggio o la postsincronizzazione
sono stati ellettuati, e dovranno essere annunciate
al pul;blico con l'indicazione che si tratta di pellicole
per le quali l'adattamento supplementare in lingua italiana
è stato eseguito nel regno.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alla vigilanza
governativa sulle pellicole cinemtografiche, il nulla
osta per la rappresentazione in pubblico delle pellicole sonore non nazionali, il cui adattamento supplementare in lingua italiana sia stato effettuato nel Itegno, sarà _rilasciato dal Ministero dell'interno, previa presentazione da parte dell'interessato, di un certificato dell'Ispettorato corporativo competente per territorio dal quale risulti che l'adattamento
supplementare in lingua italiana è stato eseguito con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 2.
Art. 4.
Le disposizioni di cui ai precedenti ärtiñoli non hanno
riferimento alle pellicole sonore non nazionali di cui sia
stata fatta all'estero la edizione in lingua italiana.
Art. 5.
A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto,
chiunque effettui nel Regno l'adattamento supplementare in
lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere è
tenuto al pagamento di una tassa di L. 25.000, per ognuna
delle pellicole estere predette, per le quali dal Ministero delI'interno sia rilasciato il nulla osta a norma del precedente art. 3.
I proventi della tassa suddetta saranno versati in apposito
capitolo del bilancio d'entrata.
Art. 6.
I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente in ragione di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo la pubblicazione del presente decreto.
L'esonero suddetto verrà concesso dietro esibizione di un
certificato rilasciato dal Ministero delle corporazioni, dal
quale risulti che la pellicola italiana presentata, per ottenere
l'esonero dalla tassa per tre adattamenti supplenientari,
è stata riconosciuta nazionale.
Ai fini e per gli effetti di cui ai precedenti comma sono
considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti
requisiti:
a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sin stato
ridotto o adattato per la riproduzione in italiano da autori
italiani;
b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo
sin di nazionalità italiana ;
c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia.
Per quanto riguarda gli esterni potranno essere ammesse
eccezioni per particolari esigenze inerenti al soggetto delle
pellicole.
Art. 7.
Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle corporazioni verrà istituito, a decorrere dall'esercizio 1933-34, apposito capitolo con lo stanziamento
annuo di L. 2.000.000.
Lo stanziamento suddetto verrà impiegato per il pagamento
di premi alle pellicole riconosciute nazionali a norma dell'art.
0, proiettate nelle sale del Regno dal 1• luglio 1933 e
che presentino pregi di dignità artistica e di esecuzione
tecnica.
Art. 8.
E fatto obbligo agli esercentí delle sale cinematografiche
di prima e seconda visione assoluta delle dieci città capoluogo di zona cinematografica (Torino, Milano, Geuova,
Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo)
e delle sale di prima e seconda visione delle citta con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di proiettare, per ogni tre pellicole cinematografiche sonore di produzione non nazionale, una pellicola cinematografica sonora ad intreccio,
di metraggio non inferiore ai 1500 metri, che risponda alle
condizioni, stabilite nel precedente art. 6 non sia stata
proiettata nei cinematografi del Regno nelle precedenti stagioni cinematografiche.
In ogni caso nel periodo dal 1° ottobre di ciascun anno al
30 giugno dell'anno successivo dovranno essere proiettate
nelle sale sopra indicate, per ogni trimestre, non meno di
tre pellicole nazionali aventi i requisti sopraccennati.
Il Ministro per le corporazioni potrà variare, con suo provvedimento, la proporzione delle pellicole prodotte in Italia da proiettarsi obbligatoriamente rispetto a quelle straniere, in relazione allo sviluppo della produzione nazionale di pellicole cinematografiche sonore.
Art. 9.
Le condizioni di noleggio delle pellicole nazionali non possono essere meno favorevoli di quelle che usualmente si praticano per le pellicole di produzione estera di pari importanza.
Art. 10.
Chiunque intenda produrre una pellicola nazionale ai
sensi del presente decreto deve, all'inizio della lavorazione,
denunciare all'Ispettorato corporativo competente per territorio il luogo e lo stabilimento nel quale sarà effettuata la
produzione, nonchè le generalità e la nazionalità di tutto il
personale tècnico, artistico, ed esecutivo che attende alla
produzione stessa.
L'Ispettorato, accertato il concorso delle condizioni richieste
dal precedente art. 6 apporrà, a lavorazione ultimata, il
proprio visto sulla denuncia.
Contro il diniego delI'Ispettorato corporativo di rilasciare
il visto è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.
Art. 11.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 8 del presente decreto è demandata ai prefetti
del Regno, i quali, in caso di ínosservanza, hanno facoltà
di decretare la temporanea chiusura delle sale di proiezione,
sentita l'Associazione sindacale competente.
Nei casi di recidiva, potranno altresì revocare la licenza ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 155 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di P. S. approvato con
R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62.
Art. 12.
Le pellicole non nazionali sonore delle quali, all'atto della
entrafa in vigore del presente decreto, fosse stato già fatto
l'adattamento supplëmentare in lingua italiana, o l'adattamento stesso fosse in corso di esecuzione, potranno ottenere il nulla osta di cui all'art. 3 ed essere quindi proiettate nelle sale del Regno in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2, purchè tale nulla osta sia richiesto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sin effettuato il pagamento della tassa stabilita all'art. 5.
Art. 13.
La legge 16 giugno 1927, n. 1121, è abrogata.
Ë abrogata altresi a tutti gli effetti, con decorrenza dal
1' luglio 1933, la legge 18 giugno 1931, n. 918.
Per l'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'assegnazione
del contributo previsto dall'art. 4 della legge 18
giugno 1931 sopracitata alle pellicole nazionali, proiettate
nel periodo 1° luglio 1932-30 giugno 1933, sarà sentita una
Commissione composta del presidente della Corporazione
dello spettacolo, che la presiederà, del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati -fascisti dei professionisti ed artisti e del presidente della Società italiana degli autori ed editori.
Art. 14.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e perl'interno, saranno emanate le disposizioni per l'assegnazione dei premi di cui all'art. 7 le altre norme che fossero eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.
Art. 15.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo
disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufliciale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addl 5 ottobre 1933 -Anno XI
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - Jung.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addt 7 novembre 1933 -Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 34. - MANCINI.
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Vergine (24 agosto - 22 settembre)
(23 settembre - 22 ottobre) Bilancia
(23 ottobre - 22 novembre) Scorpione
(23 novembre - 21 dicembre) Sagittario
(22 dicembre - 20 gennaio) Capricorno
(21 gennaio - 19 febbraio) Aquario
(20 febbraio - 20 marzo) Pesci
Vietati i film doppiati all’estero
Approvato il regio decreto 1414 che vieta la proiezione in Italia di pellicole cinematografiche estere di cui traduzione, adattamento e doppiaggio non siano stati eseguiti sul territorio nazionale con l'impiego di personale artistico italiano. Fino ad oggi molti film stranieri venivano doppiati all'estero a cura dei produttori in un italiano che spesso risultava impreciso.
Accadde Oggi 05 ottobre 1933
90 anni fa - accaddeoggi.it ©

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1933, n. 1414.
Provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 10 giugno 1927, n. 1121, portante disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzionne nazionale;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 018, contenente disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessitA assoluta e urgente di emanare provvedimenti per l'incremento della produzione cinematografica nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato pur le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Ë vietata la proiezione nelle sale del Ilegno delle pellicole cinematografiche sonore non nazionali ad intreccio di metraggio non inferiore a 1000 metri, il cui adattamento supplementare in lingua italiana - doppiaggio o post-sincronizzazione -sia stato eseguito all'estero.
Art. 2.
Le pellicole sonore non nazionali potranno essere ammesse alla proiezione nelle sale del Ilegno, purchò il rispettivo adattamento supplementare in lingua italiana - doppiaggio o post-sincronizzazione -sia stato eseguito in Italia con l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) che l'adattainento supplementare sia stato effettuato in studi o stabilimenti situati nel territorio del Regno;
b) che la totalità del personale artistico ed esecutivo impiegato per realizzare tale adattamento, sia di nazionalità italiana
Le pellicole, eseguite a norma del comma precedente, dovranno portare impressi la denominazione o il marchio dello studio o dello stabilimento nei quali il doppiaggio o la postsincronizzazione sono stati ellettuati, e dovranno essere annunciate al pul;blico con l'indicazione che si tratta di pellicole per le quali l'adattamento supplementare in lingua italiana è stato eseguito nel regno.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinemtografiche, il nulla osta per la rappresentazione in pubblico delle pellicole sonore non nazionali, il cui adattamento supplementare in lingua italiana sia stato effettuato nel Itegno, sarà _rilasciato dal Ministero dell'interno, previa presentazione da parte dell'interessato, di un certificato dell'Ispettorato corporativo competente per territorio dal quale risulti che l'adattamento supplementare in lingua italiana è stato eseguito con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 2.
Art. 4.
Le disposizioni di cui ai precedenti ärtiñoli non hanno riferimento alle pellicole sonore non nazionali di cui sia stata fatta all'estero la edizione in lingua italiana.
Art. 5.
A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, chiunque effettui nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere è tenuto al pagamento di una tassa di L. 25.000, per ognuna delle pellicole estere predette, per le quali dal Ministero delI'interno sia rilasciato il nulla osta a norma del precedente art. 3.
I proventi della tassa suddetta saranno versati in apposito capitolo del bilancio d'entrata.
Art. 6.
I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente in ragione di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo la pubblicazione del presente decreto.
L'esonero suddetto verrà concesso dietro esibizione di un certificato rilasciato dal Ministero delle corporazioni, dal quale risulti che la pellicola italiana presentata, per ottenere l'esonero dalla tassa per tre adattamenti supplenientari, è stata riconosciuta nazionale.
Ai fini e per gli effetti di cui ai precedenti comma sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:
a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sin stato ridotto o adattato per la riproduzione in italiano da autori italiani;
b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sin di nazionalità italiana ;
c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia. Per quanto riguarda gli esterni potranno essere ammesse eccezioni per particolari esigenze inerenti al soggetto delle pellicole.
Art. 7.
Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni verrà istituito, a decorrere dall'esercizio 1933-34, apposito capitolo con lo stanziamento annuo di L. 2.000.000.
Lo stanziamento suddetto verrà impiegato per il pagamento di premi alle pellicole riconosciute nazionali a norma dell'art. 0, proiettate nelle sale del Regno dal 1• luglio 1933 e che presentino pregi di dignità artistica e di esecuzione tecnica.
Art. 8.
E fatto obbligo agli esercentí delle sale cinematografiche di prima e seconda visione assoluta delle dieci città capoluogo di zona cinematografica (Torino, Milano, Geuova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) e delle sale di prima e seconda visione delle citta con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di proiettare, per ogni tre pellicole cinematografiche sonore di produzione non nazionale, una pellicola cinematografica sonora ad intreccio, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, che risponda alle condizioni, stabilite nel precedente art. 6 non sia stata proiettata nei cinematografi del Regno nelle precedenti stagioni cinematografiche.
In ogni caso nel periodo dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo dovranno essere proiettate nelle sale sopra indicate, per ogni trimestre, non meno di tre pellicole nazionali aventi i requisti sopraccennati. Il Ministro per le corporazioni potrà variare, con suo provvedimento, la proporzione delle pellicole prodotte in Italia da proiettarsi obbligatoriamente rispetto a quelle straniere, in relazione allo sviluppo della produzione nazionale di pellicole cinematografiche sonore.
Art. 9.
Le condizioni di noleggio delle pellicole nazionali non possono essere meno favorevoli di quelle che usualmente si praticano per le pellicole di produzione estera di pari importanza.
Art. 10.
Chiunque intenda produrre una pellicola nazionale ai sensi del presente decreto deve, all'inizio della lavorazione, denunciare all'Ispettorato corporativo competente per territorio il luogo e lo stabilimento nel quale sarà effettuata la produzione, nonchè le generalità e la nazionalità di tutto il personale tècnico, artistico, ed esecutivo che attende alla produzione stessa. L'Ispettorato, accertato il concorso delle condizioni richieste dal precedente art. 6 apporrà, a lavorazione ultimata, il proprio visto sulla denuncia. Contro il diniego delI'Ispettorato corporativo di rilasciare il visto è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.
Art. 11.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 del presente decreto è demandata ai prefetti del Regno, i quali, in caso di ínosservanza, hanno facoltà di decretare la temporanea chiusura delle sale di proiezione, sentita l'Associazione sindacale competente.
Nei casi di recidiva, potranno altresì revocare la licenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62.
Art. 12.
Le pellicole non nazionali sonore delle quali, all'atto della entrafa in vigore del presente decreto, fosse stato già fatto l'adattamento supplëmentare in lingua italiana, o l'adattamento stesso fosse in corso di esecuzione, potranno ottenere il nulla osta di cui all'art. 3 ed essere quindi proiettate nelle sale del Regno in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2, purchè tale nulla osta sia richiesto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sin effettuato il pagamento della tassa stabilita all'art. 5.
Art. 13.
La legge 16 giugno 1927, n. 1121, è abrogata.
Ë abrogata altresi a tutti gli effetti, con decorrenza dal 1' luglio 1933, la legge 18 giugno 1931, n. 918.
Per l'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'assegnazione del contributo previsto dall'art. 4 della legge 18 giugno 1931 sopracitata alle pellicole nazionali, proiettate nel periodo 1° luglio 1932-30 giugno 1933, sarà sentita una Commissione composta del presidente della Corporazione dello spettacolo, che la presiederà, del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati -fascisti dei professionisti ed artisti e del presidente della Società italiana degli autori ed editori.
Art. 14.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e perl'interno, saranno emanate le disposizioni per l'assegnazione dei premi di cui all'art. 7 le altre norme che fossero eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.
Art. 15.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufliciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addl 5 ottobre 1933 -Anno XI
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - Jung. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addt 7 novembre 1933 -Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 34. - MANCINI.
Provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 10 giugno 1927, n. 1121, portante disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzionne nazionale;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 018, contenente disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessitA assoluta e urgente di emanare provvedimenti per l'incremento della produzione cinematografica nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato pur le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Ë vietata la proiezione nelle sale del Ilegno delle pellicole cinematografiche sonore non nazionali ad intreccio di metraggio non inferiore a 1000 metri, il cui adattamento supplementare in lingua italiana - doppiaggio o post-sincronizzazione -sia stato eseguito all'estero.
Art. 2.
Le pellicole sonore non nazionali potranno essere ammesse alla proiezione nelle sale del Ilegno, purchò il rispettivo adattamento supplementare in lingua italiana - doppiaggio o post-sincronizzazione -sia stato eseguito in Italia con l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) che l'adattainento supplementare sia stato effettuato in studi o stabilimenti situati nel territorio del Regno;
b) che la totalità del personale artistico ed esecutivo impiegato per realizzare tale adattamento, sia di nazionalità italiana
Le pellicole, eseguite a norma del comma precedente, dovranno portare impressi la denominazione o il marchio dello studio o dello stabilimento nei quali il doppiaggio o la postsincronizzazione sono stati ellettuati, e dovranno essere annunciate al pul;blico con l'indicazione che si tratta di pellicole per le quali l'adattamento supplementare in lingua italiana è stato eseguito nel regno.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinemtografiche, il nulla osta per la rappresentazione in pubblico delle pellicole sonore non nazionali, il cui adattamento supplementare in lingua italiana sia stato effettuato nel Itegno, sarà _rilasciato dal Ministero dell'interno, previa presentazione da parte dell'interessato, di un certificato dell'Ispettorato corporativo competente per territorio dal quale risulti che l'adattamento supplementare in lingua italiana è stato eseguito con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 2.
Art. 4.
Le disposizioni di cui ai precedenti ärtiñoli non hanno riferimento alle pellicole sonore non nazionali di cui sia stata fatta all'estero la edizione in lingua italiana.
Art. 5.
A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, chiunque effettui nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere è tenuto al pagamento di una tassa di L. 25.000, per ognuna delle pellicole estere predette, per le quali dal Ministero delI'interno sia rilasciato il nulla osta a norma del precedente art. 3.
I proventi della tassa suddetta saranno versati in apposito capitolo del bilancio d'entrata.
Art. 6.
I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente in ragione di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo la pubblicazione del presente decreto.
L'esonero suddetto verrà concesso dietro esibizione di un certificato rilasciato dal Ministero delle corporazioni, dal quale risulti che la pellicola italiana presentata, per ottenere l'esonero dalla tassa per tre adattamenti supplenientari, è stata riconosciuta nazionale.
Ai fini e per gli effetti di cui ai precedenti comma sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:
a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sin stato ridotto o adattato per la riproduzione in italiano da autori italiani;
b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sin di nazionalità italiana ;
c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia. Per quanto riguarda gli esterni potranno essere ammesse eccezioni per particolari esigenze inerenti al soggetto delle pellicole.
Art. 7.
Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni verrà istituito, a decorrere dall'esercizio 1933-34, apposito capitolo con lo stanziamento annuo di L. 2.000.000.
Lo stanziamento suddetto verrà impiegato per il pagamento di premi alle pellicole riconosciute nazionali a norma dell'art. 0, proiettate nelle sale del Regno dal 1• luglio 1933 e che presentino pregi di dignità artistica e di esecuzione tecnica.
Art. 8.
E fatto obbligo agli esercentí delle sale cinematografiche di prima e seconda visione assoluta delle dieci città capoluogo di zona cinematografica (Torino, Milano, Geuova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) e delle sale di prima e seconda visione delle citta con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di proiettare, per ogni tre pellicole cinematografiche sonore di produzione non nazionale, una pellicola cinematografica sonora ad intreccio, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, che risponda alle condizioni, stabilite nel precedente art. 6 non sia stata proiettata nei cinematografi del Regno nelle precedenti stagioni cinematografiche.
In ogni caso nel periodo dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo dovranno essere proiettate nelle sale sopra indicate, per ogni trimestre, non meno di tre pellicole nazionali aventi i requisti sopraccennati. Il Ministro per le corporazioni potrà variare, con suo provvedimento, la proporzione delle pellicole prodotte in Italia da proiettarsi obbligatoriamente rispetto a quelle straniere, in relazione allo sviluppo della produzione nazionale di pellicole cinematografiche sonore.
Art. 9.
Le condizioni di noleggio delle pellicole nazionali non possono essere meno favorevoli di quelle che usualmente si praticano per le pellicole di produzione estera di pari importanza.
Art. 10.
Chiunque intenda produrre una pellicola nazionale ai sensi del presente decreto deve, all'inizio della lavorazione, denunciare all'Ispettorato corporativo competente per territorio il luogo e lo stabilimento nel quale sarà effettuata la produzione, nonchè le generalità e la nazionalità di tutto il personale tècnico, artistico, ed esecutivo che attende alla produzione stessa. L'Ispettorato, accertato il concorso delle condizioni richieste dal precedente art. 6 apporrà, a lavorazione ultimata, il proprio visto sulla denuncia. Contro il diniego delI'Ispettorato corporativo di rilasciare il visto è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.
Art. 11.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 del presente decreto è demandata ai prefetti del Regno, i quali, in caso di ínosservanza, hanno facoltà di decretare la temporanea chiusura delle sale di proiezione, sentita l'Associazione sindacale competente.
Nei casi di recidiva, potranno altresì revocare la licenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62.
Art. 12.
Le pellicole non nazionali sonore delle quali, all'atto della entrafa in vigore del presente decreto, fosse stato già fatto l'adattamento supplëmentare in lingua italiana, o l'adattamento stesso fosse in corso di esecuzione, potranno ottenere il nulla osta di cui all'art. 3 ed essere quindi proiettate nelle sale del Regno in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2, purchè tale nulla osta sia richiesto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sin effettuato il pagamento della tassa stabilita all'art. 5.
Art. 13.
La legge 16 giugno 1927, n. 1121, è abrogata.
Ë abrogata altresi a tutti gli effetti, con decorrenza dal 1' luglio 1933, la legge 18 giugno 1931, n. 918.
Per l'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'assegnazione del contributo previsto dall'art. 4 della legge 18 giugno 1931 sopracitata alle pellicole nazionali, proiettate nel periodo 1° luglio 1932-30 giugno 1933, sarà sentita una Commissione composta del presidente della Corporazione dello spettacolo, che la presiederà, del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati -fascisti dei professionisti ed artisti e del presidente della Società italiana degli autori ed editori.
Art. 14.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e perl'interno, saranno emanate le disposizioni per l'assegnazione dei premi di cui all'art. 7 le altre norme che fossero eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.
Art. 15.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufliciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addl 5 ottobre 1933 -Anno XI
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - Jung. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addt 7 novembre 1933 -Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 34. - MANCINI.
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