Accadde Oggi 31 gennaio 1945:
Le donne italiane possono votare
Il Consiglio dei Ministri presieduto da Ivanoe Bonomi emana un decreto che riconosce il diritto di voto alle donne italiane. Potranno votare le almeno ventunenni con eccezione per le esercenti "il meretricio fuori dei locali autorizzati". Il decreto luogotenenziale n.23 sarà pubblicato il primo febbraio sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'italia.
Accadde Oggi 31 gennaio 1945
80 anni fa - accaddeoggi.it ©
Ecco il testo del decreto luogotenenziale n.23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 1 febbraio 1945 con cui il diritto di voto viene esteso alle donne italiane.
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro segretario di Stato di Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il diritto di voto esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.
Art. 2.
E' ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.
Art. 3.
Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritti nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Tupini
Visto, il Guardasigilli: Tupini
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Le donne italiane possono votare
Il Consiglio dei Ministri presieduto da Ivanoe Bonomi emana un decreto che riconosce il diritto di voto alle donne italiane. Potranno votare le almeno ventunenni con eccezione per le esercenti "il meretricio fuori dei locali autorizzati". Il decreto luogotenenziale n.23 sarà pubblicato il primo febbraio sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'italia.
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UMBERTO DI SAVOIA
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In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro segretario di Stato di Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il diritto di voto esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.
Art. 2.
E' ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.
Art. 3.
Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritti nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Tupini
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UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro segretario di Stato di Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il diritto di voto esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.
Art. 2.
E' ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.
Art. 3.
Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritti nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1945
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