Accadde Oggi – accaddeoggi.it | 03 febbraio: Roma è capitale d’Italia


Accadde Oggi 03 febbraio 1871:

Roma è capitale d’Italia


A circa dieci anni dalla designazione e dopo un lungo dibattito parlamentare Roma diventa ufficialmente la capitale d'Italia per effetto della legge 33 approvata oggi. Negli anni precedenti capitali italiane sono state Torino e Firenze.


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(Nella fotocomposizione: la legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 4 febbraio 1871).

Ecco il testo della legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
La citta' di Roma e' la Capitale del Regno.

Art. 2.
La sede del Governo vi sara' stabilita non piu' tardi del giugno 1871.

Art. 3.
Per le spese del trasferimento e' stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondoche' verra' determinato per Decreto Reale, la somma di lire 17,000,000, colla denominazione: Trasporto della Capitale.

Art. 4.
Se per il trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessita' di occupare in quella citta' edifizi o altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose, potra' pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalita'.

Questo Decreto avra' tutti gli effetti del Decreto del Prefetto, di cui all'articolo 48 della Legge di espropriazione per causa di pubblica utilita', 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicato in Roma il 17 novembre 1870.

Art. 5.
Nel Decreto di espropriazione sara' indicato il termine allo scadere del quale il Governo prendera' possesso dell'immobile.

Il Governo provvedera' alla conservazione degli oggetti di arte o d'antichita', se mai ve ne saranno, annessi all'immobile.

Art. 6.
Qualunque opposizione non potra' sospendere la presa di possesso.

Nell'atto di prendere possesso sara' compilata la descrizione dello stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunali civile, sopra dimanda dell'Autorita' incaricata della espropriazione.

Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato dell'immobile per fare i loro rilievi.

Art. 7.
Ai detti Corpi morali sara' data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso.

Il reddito netto dell' immobile sara' stabilito nella misura delle denuncie accertate o dello accertamento d'ufficio, che possa mai esser fatto, per l'applicazione d'imposte dirette.

In difetto si terra' ragione degli affitti, e, dove questi mancassero, si procedera' per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.

L'offerta della rendita sara' fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione.

Art. 8.
Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e per gli effetti cosi' della notificazione del correspettivo in rendita, come dell' espropriazione, riguardo ai Corpi morali espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della Legge suddetta 25 giugno 1865.

Art. 9.
I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull'immobile espropriato e acquistati precedentemente al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la Citta' di Roma e Provincia vieto' che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in correspettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.

La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari anzidetti sara' sottratta dalla rendita spettante al Corpo morale, giusta l'articolo 7.

La disposizione del presente articolo non e' applicabile quando sono creditori altri Corpi o Enti religiosi o ecclesiastici.

Art. 10.
La facolta' accordata al Governo di espropriare colle forme e ne' modi indicati nei precedenti articoli, potra' essere esercitata per un biennio dalla data della presente Legge, la quale sara' obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 11.
A tutto il 1871 e' fatta facolta' al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addi' 3 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE


Link: Roma sarà la capitale d'Italia

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