Accadde Oggi 03 febbraio 1871:
Roma è capitale d’Italia
A circa dieci anni dalla designazione e dopo un lungo dibattito parlamentare Roma diventa ufficialmente la capitale d'Italia per effetto della legge 33 approvata oggi. Negli anni precedenti capitali italiane sono state Torino e Firenze.
Accadde Oggi 03 febbraio 1871
154 anni fa - accaddeoggi.it ©
(Nella fotocomposizione: la legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 4 febbraio 1871).
Ecco il testo della legge:
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
La citta' di Roma e' la Capitale del Regno.
Art. 2.
La sede del Governo vi sara' stabilita non piu' tardi del giugno 1871.
Art. 3.
Per le spese del trasferimento e' stanziata in apposito capitolo
nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori
Pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondoche' verra'
determinato per Decreto Reale, la somma di lire 17,000,000, colla
denominazione: Trasporto della Capitale.
Art. 4.
Se per il trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca
la necessita' di occupare in quella citta' edifizi o altri immobili
appartenenti a Corporazioni religiose, potra' pronunciarne la
espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei
Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalita'.
Questo Decreto avra' tutti gli effetti del Decreto del Prefetto, di
cui all'articolo 48 della Legge di espropriazione per causa di
pubblica utilita', 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicato in Roma il 17
novembre 1870.
Art. 5.
Nel Decreto di espropriazione sara' indicato il termine allo
scadere del quale il Governo prendera' possesso dell'immobile.
Il Governo provvedera' alla conservazione degli oggetti di arte o
d'antichita', se mai ve ne saranno, annessi all'immobile.
Art. 6.
Qualunque opposizione non potra' sospendere la presa di possesso.
Nell'atto di prendere possesso sara' compilata la descrizione dello
stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del
Tribunali civile, sopra dimanda dell'Autorita' incaricata della
espropriazione.
Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato
dell'immobile per fare i loro rilievi.
Art. 7.
Ai detti Corpi morali sara' data in corrispettivo una rendita 5 per
cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo
ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso.
Il reddito netto dell' immobile sara' stabilito nella misura delle
denuncie accertate o dello accertamento d'ufficio, che possa mai
esser fatto, per l'applicazione d'imposte dirette.
In difetto si terra' ragione degli affitti, e, dove questi
mancassero, si procedera' per istima di periti alla determinazione di
esso reddito netto.
L'offerta della rendita sara' fatta colla notificazione del Decreto
Reale che pronuncia l'espropriazione.
Art. 8.
Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami
del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito
netto, e per gli effetti cosi' della notificazione del correspettivo
in rendita, come dell' espropriazione, riguardo ai Corpi morali
espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli
articoli 51, 52, 53 e 54 della Legge suddetta 25 giugno 1865.
Art. 9.
I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati
sull'immobile espropriato e acquistati precedentemente al Decreto del
26 settembre 1870, col quale la Giunta per la Citta' di Roma e
Provincia vieto' che le Corporazioni religiose alienassero o
assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento
del capitale della rendita data in correspettivo, alla ragione del
100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.
La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od
ipotecari anzidetti sara' sottratta dalla rendita spettante al Corpo
morale, giusta l'articolo 7.
La disposizione del presente articolo non e' applicabile quando
sono creditori altri Corpi o Enti religiosi o ecclesiastici.
Art. 10.
La facolta' accordata al Governo di espropriare colle forme e ne'
modi indicati nei precedenti articoli, potra' essere esercitata per
un biennio dalla data della presente Legge, la quale sara'
obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del Regno.
Art. 11.
A tutto il 1871 e' fatta facolta' al Governo di fare i lavori
necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti
privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto
preventivo del Consiglio di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come Legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 3 febbraio 1871.
VITTORIO EMANUELE
Link: Roma sarà la capitale d'Italia
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Roma è capitale d’Italia
A circa dieci anni dalla designazione e dopo un lungo dibattito parlamentare Roma diventa ufficialmente la capitale d'Italia per effetto della legge 33 approvata oggi. Negli anni precedenti capitali italiane sono state Torino e Firenze.
Accadde Oggi 03 febbraio 1871
154 anni fa - accaddeoggi.it ©

(Nella fotocomposizione: la legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 4 febbraio 1871).
Ecco il testo della legge:
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
La citta' di Roma e' la Capitale del Regno.
Art. 2.
La sede del Governo vi sara' stabilita non piu' tardi del giugno 1871.
Art. 3.
Per le spese del trasferimento e' stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondoche' verra' determinato per Decreto Reale, la somma di lire 17,000,000, colla denominazione: Trasporto della Capitale.
Art. 4.
Se per il trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessita' di occupare in quella citta' edifizi o altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose, potra' pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalita'.
Questo Decreto avra' tutti gli effetti del Decreto del Prefetto, di cui all'articolo 48 della Legge di espropriazione per causa di pubblica utilita', 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicato in Roma il 17 novembre 1870.
Art. 5.
Nel Decreto di espropriazione sara' indicato il termine allo scadere del quale il Governo prendera' possesso dell'immobile.
Il Governo provvedera' alla conservazione degli oggetti di arte o d'antichita', se mai ve ne saranno, annessi all'immobile.
Art. 6.
Qualunque opposizione non potra' sospendere la presa di possesso.
Nell'atto di prendere possesso sara' compilata la descrizione dello stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunali civile, sopra dimanda dell'Autorita' incaricata della espropriazione.
Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato dell'immobile per fare i loro rilievi.
Art. 7.
Ai detti Corpi morali sara' data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso.
Il reddito netto dell' immobile sara' stabilito nella misura delle denuncie accertate o dello accertamento d'ufficio, che possa mai esser fatto, per l'applicazione d'imposte dirette.
In difetto si terra' ragione degli affitti, e, dove questi mancassero, si procedera' per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.
L'offerta della rendita sara' fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione.
Art. 8.
Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e per gli effetti cosi' della notificazione del correspettivo in rendita, come dell' espropriazione, riguardo ai Corpi morali espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della Legge suddetta 25 giugno 1865.
Art. 9.
I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull'immobile espropriato e acquistati precedentemente al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la Citta' di Roma e Provincia vieto' che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in correspettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.
La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari anzidetti sara' sottratta dalla rendita spettante al Corpo morale, giusta l'articolo 7.
La disposizione del presente articolo non e' applicabile quando sono creditori altri Corpi o Enti religiosi o ecclesiastici.
Art. 10.
La facolta' accordata al Governo di espropriare colle forme e ne' modi indicati nei precedenti articoli, potra' essere esercitata per un biennio dalla data della presente Legge, la quale sara' obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Art. 11.
A tutto il 1871 e' fatta facolta' al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 3 febbraio 1871.
VITTORIO EMANUELE
Link: Roma sarà la capitale d'Italia
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
La citta' di Roma e' la Capitale del Regno.
Art. 2.
La sede del Governo vi sara' stabilita non piu' tardi del giugno 1871.
Art. 3.
Per le spese del trasferimento e' stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondoche' verra' determinato per Decreto Reale, la somma di lire 17,000,000, colla denominazione: Trasporto della Capitale.
Art. 4.
Se per il trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessita' di occupare in quella citta' edifizi o altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose, potra' pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalita'.
Questo Decreto avra' tutti gli effetti del Decreto del Prefetto, di cui all'articolo 48 della Legge di espropriazione per causa di pubblica utilita', 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicato in Roma il 17 novembre 1870.
Art. 5.
Nel Decreto di espropriazione sara' indicato il termine allo scadere del quale il Governo prendera' possesso dell'immobile.
Il Governo provvedera' alla conservazione degli oggetti di arte o d'antichita', se mai ve ne saranno, annessi all'immobile.
Art. 6.
Qualunque opposizione non potra' sospendere la presa di possesso.
Nell'atto di prendere possesso sara' compilata la descrizione dello stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunali civile, sopra dimanda dell'Autorita' incaricata della espropriazione.
Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato dell'immobile per fare i loro rilievi.
Art. 7.
Ai detti Corpi morali sara' data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso.
Il reddito netto dell' immobile sara' stabilito nella misura delle denuncie accertate o dello accertamento d'ufficio, che possa mai esser fatto, per l'applicazione d'imposte dirette.
In difetto si terra' ragione degli affitti, e, dove questi mancassero, si procedera' per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.
L'offerta della rendita sara' fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione.
Art. 8.
Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e per gli effetti cosi' della notificazione del correspettivo in rendita, come dell' espropriazione, riguardo ai Corpi morali espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della Legge suddetta 25 giugno 1865.
Art. 9.
I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull'immobile espropriato e acquistati precedentemente al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la Citta' di Roma e Provincia vieto' che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in correspettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.
La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari anzidetti sara' sottratta dalla rendita spettante al Corpo morale, giusta l'articolo 7.
La disposizione del presente articolo non e' applicabile quando sono creditori altri Corpi o Enti religiosi o ecclesiastici.
Art. 10.
La facolta' accordata al Governo di espropriare colle forme e ne' modi indicati nei precedenti articoli, potra' essere esercitata per un biennio dalla data della presente Legge, la quale sara' obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Art. 11.
A tutto il 1871 e' fatta facolta' al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 3 febbraio 1871.
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