Accadde Oggi 28 luglio 1976:
Libertà d’antenna per le radio
Viene depositata la sentenza numero 202 con cui la Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private limitatamente all'ambito locale. E' la conferma di quanto già annunciato il 25 giugno e il crollo del monopolio della RAI.
Accadde Oggi 28 luglio 1976
50 anni fa - accaddeoggi.it ©
La sentenza della Corte Costituzionale legittima le stazioni radio e TV private di portata non eccedente l'ambito locale grazie al voto di undici dei tredici giudici costituzionali.
La Corte segnala la necessità dell'intervento del Parlamento a stabilire l'organo di Stato competente all'assegnazione delle frequenze e conseguenti controlli e fissi le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio del diritto in modo che non contrasti con l'interesse generale nel rispetto di doveri e obblighi conformi alla Costituzione
Dovranno essere stabiliti i requisiti del titolare dell'autorizzazione, le caratteristiche tecniche degli impianti e la specificazione delle frequenze utilizzabili, l'indicazione dell'esercizio il cui carattere locale deve rientrare in parametri d'ordine geografico, civico, socio-economico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza, ma senza eccessive restrizioni che possano vanificarne l'esercizio.
Adozione di accorgimenti tecnici per non turbare il normale svolgimento di ogni servizio riservato allo Stato e per rendere possibile il concorrente esercizio di attività da parte degli altri soggetti autorizzati.
Inoltre andranno determinati i limiti temporali per le trasmissioni pubblicitarie analogamente a quanto imposto al servizio pubblico del monopolio statale e ogni altra condizione necessaria perché l'esercizio si svolga effettivamente nell'ambito locale e non dia luogo a forme di concentrazione o situazioni di monopolio o oligopolio.
La sentenza n. 202 emessa il 25 giugno 1976 verrà completata dal dispositivo del 15 luglio 1976 e infine depositata in cancelleria il 28 luglio 1976.
Inserito il:
7 luglio 2011
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La Corte segnala la necessità dell'intervento del Parlamento a stabilire l'organo di Stato competente all'assegnazione delle frequenze e conseguenti controlli e fissi le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio del diritto in modo che non contrasti con l'interesse generale nel rispetto di doveri e obblighi conformi alla Costituzione
Dovranno essere stabiliti i requisiti del titolare dell'autorizzazione, le caratteristiche tecniche degli impianti e la specificazione delle frequenze utilizzabili, l'indicazione dell'esercizio il cui carattere locale deve rientrare in parametri d'ordine geografico, civico, socio-economico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza, ma senza eccessive restrizioni che possano vanificarne l'esercizio.
Adozione di accorgimenti tecnici per non turbare il normale svolgimento di ogni servizio riservato allo Stato e per rendere possibile il concorrente esercizio di attività da parte degli altri soggetti autorizzati.
Inoltre andranno determinati i limiti temporali per le trasmissioni pubblicitarie analogamente a quanto imposto al servizio pubblico del monopolio statale e ogni altra condizione necessaria perché l'esercizio si svolga effettivamente nell'ambito locale e non dia luogo a forme di concentrazione o situazioni di monopolio o oligopolio.
La sentenza n. 202 emessa il 25 giugno 1976 verrà completata dal dispositivo del 15 luglio 1976 e infine depositata in cancelleria il 28 luglio 1976.
La Corte segnala la necessità dell'intervento del Parlamento a stabilire l'organo di Stato competente all'assegnazione delle frequenze e conseguenti controlli e fissi le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio del diritto in modo che non contrasti con l'interesse generale nel rispetto di doveri e obblighi conformi alla Costituzione
Dovranno essere stabiliti i requisiti del titolare dell'autorizzazione, le caratteristiche tecniche degli impianti e la specificazione delle frequenze utilizzabili, l'indicazione dell'esercizio il cui carattere locale deve rientrare in parametri d'ordine geografico, civico, socio-economico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza, ma senza eccessive restrizioni che possano vanificarne l'esercizio.
Adozione di accorgimenti tecnici per non turbare il normale svolgimento di ogni servizio riservato allo Stato e per rendere possibile il concorrente esercizio di attività da parte degli altri soggetti autorizzati.
Inoltre andranno determinati i limiti temporali per le trasmissioni pubblicitarie analogamente a quanto imposto al servizio pubblico del monopolio statale e ogni altra condizione necessaria perché l'esercizio si svolga effettivamente nell'ambito locale e non dia luogo a forme di concentrazione o situazioni di monopolio o oligopolio.
La sentenza n. 202 emessa il 25 giugno 1976 verrà completata dal dispositivo del 15 luglio 1976 e infine depositata in cancelleria il 28 luglio 1976.
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