Accadde Oggi 10 luglio 1924:
Stretta fascista alla libertà di stampa
Il governo fascista vara un provvedimento che permette ai prefetti di agire con la censura nei confronti dei giornali italiani e di attuare provvedimenti che possono arrivare fino alla soppressione del giornale stesso.
Accadde Oggi 10 luglio 1924
102 anni fa - accaddeoggi.it ©
Ecco il testo del regio decreto legge del 10/07/1924
Art. 1. – Durante il termine concesso dall’art.6 capoverso del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n.3288, ai giornali e alle pubblicazioni periodiche per uniformarsi alle disposizioni dell’art.1 del citato decreto-legge, la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche rimane regolata dalle disposizioni degli art.36 e 37 dell’Editto 26 marzo 1848 sulla stampa.
Art. 2. – Fino a quando la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche non sia costituita in conformità alle disposizioni dell’art.1 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, le diffide ed i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge possono essere adottati in confronto degli attuali gerenti, con tutte le conseguenze stabilite negli stessi articoli. La eventuale diffida in confronto del gerente attuale è considerata, ad ogni effetto, come prima diffida anche nei confronti del gerente che venga successivamente costituito in conformità dell’art.1 de predetto decreto-legge.
Art.3. – Le disposizioni dell’art.4 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n.3288, relative al sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche, s’intendono applicabili indipendentemente dal procedimento di diffida stabilito nel comma II dell’art.2 e nell’art.3. del citato R. decreto-legge, anche nella ipotesi in cui gli iscritti rientrino nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell’art.2 del decreto stesso. In tal caso il sequestro deve essere ordinato dal Prefetto o da un funzionario da lui delegato. La nomina del rappresentante, da parte dell’Associazione locale della stampa, nella Commissione di cui all’art. 2 del succitato decreto-legge deve essere effettuata nel termine di 24 ore da quello della notifica della richiesta. Contemporaneamente alla richiesta di cui al comma precedente, il presidente del tribunale locale nomina un giudice il quale interverrà ad integrare la composizione della Commissione sia nei casi in cui non abbia avuto luogo la nomina del rappresentante dell’Associazione della stampa, sia nei casi in cui il rappresentante stesso non intervenga alle adunanze della Commissione.
Art. 4. – Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto,munito del sigillo dello Stato,sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Inserito il:
8 luglio 2015
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Art. 1. – Durante il termine concesso dall’art.6 capoverso del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n.3288, ai giornali e alle pubblicazioni periodiche per uniformarsi alle disposizioni dell’art.1 del citato decreto-legge, la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche rimane regolata dalle disposizioni degli art.36 e 37 dell’Editto 26 marzo 1848 sulla stampa.
Art. 2. – Fino a quando la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche non sia costituita in conformità alle disposizioni dell’art.1 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, le diffide ed i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge possono essere adottati in confronto degli attuali gerenti, con tutte le conseguenze stabilite negli stessi articoli. La eventuale diffida in confronto del gerente attuale è considerata, ad ogni effetto, come prima diffida anche nei confronti del gerente che venga successivamente costituito in conformità dell’art.1 de predetto decreto-legge.
Art.3. – Le disposizioni dell’art.4 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n.3288, relative al sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche, s’intendono applicabili indipendentemente dal procedimento di diffida stabilito nel comma II dell’art.2 e nell’art.3. del citato R. decreto-legge, anche nella ipotesi in cui gli iscritti rientrino nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell’art.2 del decreto stesso. In tal caso il sequestro deve essere ordinato dal Prefetto o da un funzionario da lui delegato. La nomina del rappresentante, da parte dell’Associazione locale della stampa, nella Commissione di cui all’art. 2 del succitato decreto-legge deve essere effettuata nel termine di 24 ore da quello della notifica della richiesta. Contemporaneamente alla richiesta di cui al comma precedente, il presidente del tribunale locale nomina un giudice il quale interverrà ad integrare la composizione della Commissione sia nei casi in cui non abbia avuto luogo la nomina del rappresentante dell’Associazione della stampa, sia nei casi in cui il rappresentante stesso non intervenga alle adunanze della Commissione.
Art. 4. – Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto,munito del sigillo dello Stato,sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Art. 1. – Durante il termine concesso dall’art.6 capoverso del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n.3288, ai giornali e alle pubblicazioni periodiche per uniformarsi alle disposizioni dell’art.1 del citato decreto-legge, la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche rimane regolata dalle disposizioni degli art.36 e 37 dell’Editto 26 marzo 1848 sulla stampa.
Art. 2. – Fino a quando la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche non sia costituita in conformità alle disposizioni dell’art.1 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, le diffide ed i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge possono essere adottati in confronto degli attuali gerenti, con tutte le conseguenze stabilite negli stessi articoli. La eventuale diffida in confronto del gerente attuale è considerata, ad ogni effetto, come prima diffida anche nei confronti del gerente che venga successivamente costituito in conformità dell’art.1 de predetto decreto-legge.
Art.3. – Le disposizioni dell’art.4 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n.3288, relative al sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche, s’intendono applicabili indipendentemente dal procedimento di diffida stabilito nel comma II dell’art.2 e nell’art.3. del citato R. decreto-legge, anche nella ipotesi in cui gli iscritti rientrino nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell’art.2 del decreto stesso. In tal caso il sequestro deve essere ordinato dal Prefetto o da un funzionario da lui delegato. La nomina del rappresentante, da parte dell’Associazione locale della stampa, nella Commissione di cui all’art. 2 del succitato decreto-legge deve essere effettuata nel termine di 24 ore da quello della notifica della richiesta. Contemporaneamente alla richiesta di cui al comma precedente, il presidente del tribunale locale nomina un giudice il quale interverrà ad integrare la composizione della Commissione sia nei casi in cui non abbia avuto luogo la nomina del rappresentante dell’Associazione della stampa, sia nei casi in cui il rappresentante stesso non intervenga alle adunanze della Commissione.
Art. 4. – Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto,munito del sigillo dello Stato,sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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