Accadde Oggi 22 aprile 1975:
Approvato il nuovo “diritto di famiglia”
Anche la commissione Giustizia della Camera, dopo quella del Senato a febbraio, approva la legge italiana per il nuovo diritto di famiglia, dopo nove anni e tre legislature. Prevede l'introduzione della assoluta parità tra i coniugi riconoscendo la funzione (anche sociale ed economica) della donna nell'ambito familiare.
Accadde Oggi 22 aprile 1975
51 anni fa - accaddeoggi.it ©
Dopo 9 anni e 3 legislature arriva il consenso alla riforma del diritto di famiglia da parte della commissione giustizia della Camera approvata nello stesso testo varato dal Senato il 25 febbraio scorso.
Le nuove norme sostituiscono la parte del codice civile sull'organizzazione familiare (rapporti tra i coniugi, tra genitori e figli, gli annullamenti di matrimonio, le separazioni, le affiliazioni, il regime patrimoniale, le eredità e altro).
Il ministro della Giustizia, on. Reale, primo presentatore della legge, ha espresso soddisfazione per la crescita di consensi della legge, superando diffidenza e preoccupazioni con cui era stata inizialmente accolta ricordando che "vuole essere matrice di concordia, libertà e rispetto umano [..] mentre la collettività italiana è turbata dalle risse, dalla violenza, dal rigurgito di disperate volontà di sopraffazione.
La riforma si compone di 231 articoli, tra i vari provvedimenti prevede: non ci si può sposare prima di aver compiuto 18 anni ma per "gravi motivi" si potrà farlo a 16 anni previa autorizzazione del tribunale (finora ci si poteva sposare a 16 anni, l'uomo; a 14 anni, la donna, o con speciale licenza a 14 anni e a 12).
I coniugi avranno il domicilio dove è la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia, ciascuno dei coniugi potrà però stabilirlo in luogo diverso quando sia necessario per esigenze di lavoro o di affari; in altre parole marito e moglie hanno gli stessi diritti e responsabilità e decidono tutto insieme, superando l'attribuzione al marito di espressione della volontà e alla moglie solo quello di seguirlo ovunque.
La moglie conserva il proprio cognome aggiungendo quello del marito e ammette che la patria potestà, finora appannaggio esclusivo dell'uomo, sia esercitata anche dalla donna (in caso di separazione spetterà a chi ha in affido i figli, ma le decisioni che li riguardano dovranno essere prese in comune) e introduce il principio di comunione dei beni su quanto acquistato durante il matrimonio.
Dalla separazione sparisce il concetto di "colpa" che potrà essere richiesta quando la convivenza sia divenuta intollerabile, e infine l matrimonio potrà essere dichiarato nullo per errore di persona, malattia fisica o psichica, deviazione o anomalia sessuale impedisca lo svolgimento della vita coniugale: nel caso uno dei due sia condannato a più di cinque anni di reclusione, giudicato delinquente abituale, o condannato ad oltre due anni per reati riguardanti la prostituzione.
Si elimina la distinzione tra figli legittimi e figli naturali: il figlio naturale può essere riconosciuto da padre o madre (congiuntamente o separatamente) anche se uniti in matrimonio con altra persona; non possono essere riconosciuti figli incestuosi ma anche in questo caso è prevista qualche eccezione.
Ultima revisione:
Inserito il:
20 marzo 2026
10 aprile 2012
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Approvato il nuovo “diritto di famiglia”
Anche la commissione Giustizia della Camera, dopo quella del Senato a febbraio, approva la legge italiana per il nuovo diritto di famiglia, dopo nove anni e tre legislature. Prevede l'introduzione della assoluta parità tra i coniugi riconoscendo la funzione (anche sociale ed economica) della donna nell'ambito familiare.
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Dopo 9 anni e 3 legislature arriva il consenso alla riforma del diritto di famiglia da parte della commissione giustizia della Camera approvata nello stesso testo varato dal Senato il 25 febbraio scorso.
Le nuove norme sostituiscono la parte del codice civile sull'organizzazione familiare (rapporti tra i coniugi, tra genitori e figli, gli annullamenti di matrimonio, le separazioni, le affiliazioni, il regime patrimoniale, le eredità e altro).
Il ministro della Giustizia, on. Reale, primo presentatore della legge, ha espresso soddisfazione per la crescita di consensi della legge, superando diffidenza e preoccupazioni con cui era stata inizialmente accolta ricordando che "vuole essere matrice di concordia, libertà e rispetto umano [..] mentre la collettività italiana è turbata dalle risse, dalla violenza, dal rigurgito di disperate volontà di sopraffazione.
La riforma si compone di 231 articoli, tra i vari provvedimenti prevede: non ci si può sposare prima di aver compiuto 18 anni ma per "gravi motivi" si potrà farlo a 16 anni previa autorizzazione del tribunale (finora ci si poteva sposare a 16 anni, l'uomo; a 14 anni, la donna, o con speciale licenza a 14 anni e a 12).
I coniugi avranno il domicilio dove è la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia, ciascuno dei coniugi potrà però stabilirlo in luogo diverso quando sia necessario per esigenze di lavoro o di affari; in altre parole marito e moglie hanno gli stessi diritti e responsabilità e decidono tutto insieme, superando l'attribuzione al marito di espressione della volontà e alla moglie solo quello di seguirlo ovunque.
La moglie conserva il proprio cognome aggiungendo quello del marito e ammette che la patria potestà, finora appannaggio esclusivo dell'uomo, sia esercitata anche dalla donna (in caso di separazione spetterà a chi ha in affido i figli, ma le decisioni che li riguardano dovranno essere prese in comune) e introduce il principio di comunione dei beni su quanto acquistato durante il matrimonio.
Dalla separazione sparisce il concetto di "colpa" che potrà essere richiesta quando la convivenza sia divenuta intollerabile, e infine l matrimonio potrà essere dichiarato nullo per errore di persona, malattia fisica o psichica, deviazione o anomalia sessuale impedisca lo svolgimento della vita coniugale: nel caso uno dei due sia condannato a più di cinque anni di reclusione, giudicato delinquente abituale, o condannato ad oltre due anni per reati riguardanti la prostituzione.
Si elimina la distinzione tra figli legittimi e figli naturali: il figlio naturale può essere riconosciuto da padre o madre (congiuntamente o separatamente) anche se uniti in matrimonio con altra persona; non possono essere riconosciuti figli incestuosi ma anche in questo caso è prevista qualche eccezione.
Le nuove norme sostituiscono la parte del codice civile sull'organizzazione familiare (rapporti tra i coniugi, tra genitori e figli, gli annullamenti di matrimonio, le separazioni, le affiliazioni, il regime patrimoniale, le eredità e altro).
Il ministro della Giustizia, on. Reale, primo presentatore della legge, ha espresso soddisfazione per la crescita di consensi della legge, superando diffidenza e preoccupazioni con cui era stata inizialmente accolta ricordando che "vuole essere matrice di concordia, libertà e rispetto umano [..] mentre la collettività italiana è turbata dalle risse, dalla violenza, dal rigurgito di disperate volontà di sopraffazione.
La riforma si compone di 231 articoli, tra i vari provvedimenti prevede: non ci si può sposare prima di aver compiuto 18 anni ma per "gravi motivi" si potrà farlo a 16 anni previa autorizzazione del tribunale (finora ci si poteva sposare a 16 anni, l'uomo; a 14 anni, la donna, o con speciale licenza a 14 anni e a 12).
I coniugi avranno il domicilio dove è la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia, ciascuno dei coniugi potrà però stabilirlo in luogo diverso quando sia necessario per esigenze di lavoro o di affari; in altre parole marito e moglie hanno gli stessi diritti e responsabilità e decidono tutto insieme, superando l'attribuzione al marito di espressione della volontà e alla moglie solo quello di seguirlo ovunque.
La moglie conserva il proprio cognome aggiungendo quello del marito e ammette che la patria potestà, finora appannaggio esclusivo dell'uomo, sia esercitata anche dalla donna (in caso di separazione spetterà a chi ha in affido i figli, ma le decisioni che li riguardano dovranno essere prese in comune) e introduce il principio di comunione dei beni su quanto acquistato durante il matrimonio.
Dalla separazione sparisce il concetto di "colpa" che potrà essere richiesta quando la convivenza sia divenuta intollerabile, e infine l matrimonio potrà essere dichiarato nullo per errore di persona, malattia fisica o psichica, deviazione o anomalia sessuale impedisca lo svolgimento della vita coniugale: nel caso uno dei due sia condannato a più di cinque anni di reclusione, giudicato delinquente abituale, o condannato ad oltre due anni per reati riguardanti la prostituzione.
Si elimina la distinzione tra figli legittimi e figli naturali: il figlio naturale può essere riconosciuto da padre o madre (congiuntamente o separatamente) anche se uniti in matrimonio con altra persona; non possono essere riconosciuti figli incestuosi ma anche in questo caso è prevista qualche eccezione.
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