Accadde Oggi 06 maggio 1933:
Accordo commerciale Italia-Russia
Italia e Unione Sovietica firmano due nuovi accordi di convenzione doganale e di garanzia dei crediti, in particolare quest'ultimo riguarda tutte le forniture italiane alla Russia per l'anno corrente il cui ammontare è fissato in duecento milioni di lire. Per la firma dell'intesa, il rappresentante commerciale URSS Michele Levenson ha raggiunto il primo ministro italiano Mussolini a Palazzo Venezia a Roma.
Accadde Oggi 06 maggio 1933
93 anni fa - accaddeoggi.it ©
Gli accordi firmati oggi sono una nuova tappa nell'evoluzione dei rapporti economici italo-sovietici che grazie ai patti conclusi negli anni 1930-31 sono stati notevolmente ampliati.
Si tratta di in una convenzione doganale e di in un accordo di garanzia dei crediti, destinati a dare ulteriore impulso agli scambi fra i due paesi considerando che la convenzione doganale contiene la clausola di "Nazione preferenziale" per entrambe le parti,
La garanzia dei crediti riguarda le ordinazioni russe all'Italia nell'anno corrente, il cui ammontare è fissato in duecento milioni di lire.
Nel marzo 1932 il governo di Mosca inviò a Roma una delegazione incaricata di studiare le possibilità di incremento degli scambi commerciali italo-sovietici e stringere accordi concreti al riguardo.
Gli accordi sono stati siglati oggi a Roma, a Palazzo Venezia, dal capo del governo italiano Benito Mussolini e dal rappresentante commerciale dell'URSS in Italia Michele Levenson.
L'accordo recita:
I prodotti del suolo e dell'industria di origine e di provenienza italiana e i prodotti del suolo e dell'industria di origine e di provenienza sovietica godranno alla loro entrata rispettivamente nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e in Italia, per quanto concerne i dazi di tariffa propriamente detti, i coefficienti di maggiorazione, i dazi ad valorem, le sovratasse e gli altri diritti accessori, e sotto qualunque altro riguardo in materia doganale, dello stesso trattamento accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai prodotti similari di ogni altro Paese.
I prodotti del suolo e dell'industria esportati dal territorio di una delle Parti Contraenti verso it territorio dell'altra Parte godranno, per quanto concerne i dazi e le tasse d'uscita, del trattamento piii favorevole che ciascuna delle due Parti ha accordato o potesse accordare in avvenire all'esportazione degli stessi prodotti diretti verso qualsiasi altro Paese.
Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a concedere all'altra Parte, sia all'importazione sia all'esportazione, ogni favore che essa ha accordato o potesse accordare in avvenire a un terzo Paese qualsiasi, per quanto riguarda la garanzia, la riscossione dei dazi e le altre formalità doganali.
Le tasse interne di produzione, di fabbricazione e di consumo che sia per conto dello Stato, sia per conto delle Amministrazioni municipali o corporative, gravano o graveranno in Italia o nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste rispettivamente sui prodotti di origine sovietica o di origine italiana non dovranno colpire, per alcuna ragione, tali prodotti in in misura più elevata né in modo più oneroso di quanto lo siano i similari prodotti indigeni.
licabili agli stessi prodotti originari e provenienti dall'altra Parte, o se essa sottopone le merci di una terza Potenza a divieti o restrizioni di importazione non applicabili alle stesse merci dell'altra Parte contraente, essa autorizzata, per il caso in cui le circostanze lo esigessero, a far dipendere dalla presentazione di certificati d'origine 'applicazione dei dazi ridotti ai prodotti provenienti dall'altra Parte e l'ammissione di questi ultimi all'importazione. Per quanto riguarda le autorità che saranno designate per il rilascio di tali certificati, nonché le formalitò e le tasse connesse col rilascio stesso, avranno effetto le disposizioni previste nello scambio di note in data 21 marzo 1930 e 2 giugno 1931 fra l'Ambasciata d'Italia a Mosca e il Commissariato del Popolo per gli Affari Esteri.
Le disposizioni di cui alle note anzidette avranno una durata identica a quella della presente Convenzione doganale.
Ultima revisione:
Inserito il:
7 aprile 2026
6 maggio 2024
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Italia e Unione Sovietica firmano due nuovi accordi di convenzione doganale e di garanzia dei crediti, in particolare quest'ultimo riguarda tutte le forniture italiane alla Russia per l'anno corrente il cui ammontare è fissato in duecento milioni di lire. Per la firma dell'intesa, il rappresentante commerciale URSS Michele Levenson ha raggiunto il primo ministro italiano Mussolini a Palazzo Venezia a Roma.
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Gli accordi firmati oggi sono una nuova tappa nell'evoluzione dei rapporti economici italo-sovietici che grazie ai patti conclusi negli anni 1930-31 sono stati notevolmente ampliati.
Si tratta di in una convenzione doganale e di in un accordo di garanzia dei crediti, destinati a dare ulteriore impulso agli scambi fra i due paesi considerando che la convenzione doganale contiene la clausola di "Nazione preferenziale" per entrambe le parti,
La garanzia dei crediti riguarda le ordinazioni russe all'Italia nell'anno corrente, il cui ammontare è fissato in duecento milioni di lire.
Nel marzo 1932 il governo di Mosca inviò a Roma una delegazione incaricata di studiare le possibilità di incremento degli scambi commerciali italo-sovietici e stringere accordi concreti al riguardo.
Gli accordi sono stati siglati oggi a Roma, a Palazzo Venezia, dal capo del governo italiano Benito Mussolini e dal rappresentante commerciale dell'URSS in Italia Michele Levenson.
L'accordo recita:
I prodotti del suolo e dell'industria di origine e di provenienza italiana e i prodotti del suolo e dell'industria di origine e di provenienza sovietica godranno alla loro entrata rispettivamente nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e in Italia, per quanto concerne i dazi di tariffa propriamente detti, i coefficienti di maggiorazione, i dazi ad valorem, le sovratasse e gli altri diritti accessori, e sotto qualunque altro riguardo in materia doganale, dello stesso trattamento accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai prodotti similari di ogni altro Paese.
I prodotti del suolo e dell'industria esportati dal territorio di una delle Parti Contraenti verso it territorio dell'altra Parte godranno, per quanto concerne i dazi e le tasse d'uscita, del trattamento piii favorevole che ciascuna delle due Parti ha accordato o potesse accordare in avvenire all'esportazione degli stessi prodotti diretti verso qualsiasi altro Paese.
Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a concedere all'altra Parte, sia all'importazione sia all'esportazione, ogni favore che essa ha accordato o potesse accordare in avvenire a un terzo Paese qualsiasi, per quanto riguarda la garanzia, la riscossione dei dazi e le altre formalità doganali.
Le tasse interne di produzione, di fabbricazione e di consumo che sia per conto dello Stato, sia per conto delle Amministrazioni municipali o corporative, gravano o graveranno in Italia o nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste rispettivamente sui prodotti di origine sovietica o di origine italiana non dovranno colpire, per alcuna ragione, tali prodotti in in misura più elevata né in modo più oneroso di quanto lo siano i similari prodotti indigeni.
licabili agli stessi prodotti originari e provenienti dall'altra Parte, o se essa sottopone le merci di una terza Potenza a divieti o restrizioni di importazione non applicabili alle stesse merci dell'altra Parte contraente, essa autorizzata, per il caso in cui le circostanze lo esigessero, a far dipendere dalla presentazione di certificati d'origine 'applicazione dei dazi ridotti ai prodotti provenienti dall'altra Parte e l'ammissione di questi ultimi all'importazione. Per quanto riguarda le autorità che saranno designate per il rilascio di tali certificati, nonché le formalitò e le tasse connesse col rilascio stesso, avranno effetto le disposizioni previste nello scambio di note in data 21 marzo 1930 e 2 giugno 1931 fra l'Ambasciata d'Italia a Mosca e il Commissariato del Popolo per gli Affari Esteri. Le disposizioni di cui alle note anzidette avranno una durata identica a quella della presente Convenzione doganale.
Si tratta di in una convenzione doganale e di in un accordo di garanzia dei crediti, destinati a dare ulteriore impulso agli scambi fra i due paesi considerando che la convenzione doganale contiene la clausola di "Nazione preferenziale" per entrambe le parti,
La garanzia dei crediti riguarda le ordinazioni russe all'Italia nell'anno corrente, il cui ammontare è fissato in duecento milioni di lire.
Nel marzo 1932 il governo di Mosca inviò a Roma una delegazione incaricata di studiare le possibilità di incremento degli scambi commerciali italo-sovietici e stringere accordi concreti al riguardo.
Gli accordi sono stati siglati oggi a Roma, a Palazzo Venezia, dal capo del governo italiano Benito Mussolini e dal rappresentante commerciale dell'URSS in Italia Michele Levenson.
L'accordo recita:
I prodotti del suolo e dell'industria di origine e di provenienza italiana e i prodotti del suolo e dell'industria di origine e di provenienza sovietica godranno alla loro entrata rispettivamente nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e in Italia, per quanto concerne i dazi di tariffa propriamente detti, i coefficienti di maggiorazione, i dazi ad valorem, le sovratasse e gli altri diritti accessori, e sotto qualunque altro riguardo in materia doganale, dello stesso trattamento accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai prodotti similari di ogni altro Paese.
I prodotti del suolo e dell'industria esportati dal territorio di una delle Parti Contraenti verso it territorio dell'altra Parte godranno, per quanto concerne i dazi e le tasse d'uscita, del trattamento piii favorevole che ciascuna delle due Parti ha accordato o potesse accordare in avvenire all'esportazione degli stessi prodotti diretti verso qualsiasi altro Paese.
Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a concedere all'altra Parte, sia all'importazione sia all'esportazione, ogni favore che essa ha accordato o potesse accordare in avvenire a un terzo Paese qualsiasi, per quanto riguarda la garanzia, la riscossione dei dazi e le altre formalità doganali.
Le tasse interne di produzione, di fabbricazione e di consumo che sia per conto dello Stato, sia per conto delle Amministrazioni municipali o corporative, gravano o graveranno in Italia o nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste rispettivamente sui prodotti di origine sovietica o di origine italiana non dovranno colpire, per alcuna ragione, tali prodotti in in misura più elevata né in modo più oneroso di quanto lo siano i similari prodotti indigeni.
licabili agli stessi prodotti originari e provenienti dall'altra Parte, o se essa sottopone le merci di una terza Potenza a divieti o restrizioni di importazione non applicabili alle stesse merci dell'altra Parte contraente, essa autorizzata, per il caso in cui le circostanze lo esigessero, a far dipendere dalla presentazione di certificati d'origine 'applicazione dei dazi ridotti ai prodotti provenienti dall'altra Parte e l'ammissione di questi ultimi all'importazione. Per quanto riguarda le autorità che saranno designate per il rilascio di tali certificati, nonché le formalitò e le tasse connesse col rilascio stesso, avranno effetto le disposizioni previste nello scambio di note in data 21 marzo 1930 e 2 giugno 1931 fra l'Ambasciata d'Italia a Mosca e il Commissariato del Popolo per gli Affari Esteri. Le disposizioni di cui alle note anzidette avranno una durata identica a quella della presente Convenzione doganale.
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