Accadde Oggi 22 marzo 1862:
Trattato di amicizia Italia-San Marino
La Repubblica di San Marino sottoscrive a Torino un trattato di amicizia e di buon vicinato con il neonato Regno d'Italia con cui viene sancita l'uguaglianza giuridica delle parti. Il documento viene sottoscritto per San Marino da Luigi Cibrario e per l'Italia da Domenico Carutti.
Accadde Oggi 22 marzo 1862
161 anni fa - accaddeoggi.it ©
La moneta emessa in occasione del 150esimo anniversario della Convenzione
Convenzione tra Repubblica di San Marino e Vittorio Emanuele II re d'Italia - 22 marzo 1862.
S. M. il Re d'Italia, volendo dare una testimonianza della particolare sua propensione e benevolenza verso la Repubblica di S. Marino, ed annuire alle domande che Le furono rassegnate da quei Cittadini, concedendo ad essi alcune facilitazioni per la provvista di merci e generi e la somministranza dei sali e del tabacco, non che regolare le relazioni amichevoli tra di loro esistenti
E la Repubblica dal canto suo, riconoscente alla Maestà del Re d'Italia per tali graziose concessioni, desiderando vivamente di consolidare viemmeglio le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di togliere le cagioni che potrebbero dar luogo a reclamo fra i due Governi; Hanno stabilito alcuni capi di accordo per mezzo di appositi Plenipotenziarii, al qual fine si sono eletti:
per parte di S. M. il Re d'Italia il Signor Commendatore Domenico Carutti di Cantogno, ministro residente d'ltalia presso la Corte dei Paesi Bassi, cavaliere di gran cordone e commendatore di più ordini; e per parte della Repubblica di S. Marino sua eccellenza il conte Luigi Cibrario, patrizio di S. Marino, ministro di Stato e Senatore del regno d'Italia, cavaliere di gran cordone e commendatore di più ordini.
I quali dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri che furono riconosciuti regolari hanno concordato nelle se guenti stipulazioni :
ART . 1 . Le sentenze dei tribunali del regno d ' lialia avranno e secuzione nella Repubblica di S. Marino ; e quelle dei tri bunali della Repubblica avranno esecuzione nel regno d'Ita Jia , senza che sia necessario alcun giudizio di delibazione .
ART . 2 . Gli atti pubblici fatti nel regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nei regii Stati, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria ,
ART . 3 . Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di alti giudiziarii fatti nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi si eseguiranno nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo a semplice richiesta della parte interessata .
ART . 4 . Gl'inquisiti dalle autorità giudiziarie del regno d'Italia per crimini ivi commessi , venendo arrestati nel territo rio della Repubblica si rinvieranno dal tribunale del luogo dell'arresto al tribunale procedente, a semplice richiesta . Lo stesso avrà luogo per gl’ inquisiti dalle autorità giudiziarie della Repubblica .
ART . 5 . Sono eccettuati dalla estradizione di cui nell'articolo precedente i cittadini attivi e quegli altri cittadini che fos sero domiciliali da un decennio nello Stato a cui si fa la domanda .
ART . 6 . La naturalizzazione posteriore al commesso reato non farà eccezione alla regola della convenuta consegna .
ART . 7 .Tribunali dei due Stati si intenderanno obbligati a prestare scambievolmente l'opera loro per tutti quegli alti che possono interessare la giustizia punitiva .
ART . 8. Se il delinquente o il condannato sarà cittadino dello Stato presso cui si è rifuggito , dovrà essere punito dal suo proprio Governo secondo le leggi patrie ed il sistema di prove ivi vigente . A tale effetto dovranno gli agenti del l'altro Governo comunicare gli atti del processo che si fosse formato e copia della sentenza se il reo sia già stalo condannato . Qualora poi si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità tra i sudditi di amen due i Governi , si concerterà fra i due Governi , presa co gnizione del fatto , la consegna dei rei al giudice del luogo del delitto all'effetto dei confronti ed esami necessarii alla compiula prova del medesimo, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato cui appartengono .
ART . 9 . Venendo una delle parti contraenti a richiedere l'altra per la consegna d'individui non cittadini , nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stali , pei quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente , si riservano i Governi di accordare o no tal consegna , avuta considera zione ai concordati vigenti con altre potenze ed alla qualità e circostanza del delitto .
ART . 10 . Il Governo che giusta i precedenti articoli sarà richie sto della consegna d'un qualche condannato o delinquente non potrà fargli grazia , nè concedergli salvo - condotto od impunilà , eccettuati quei salvo - condotti che si concedono per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali . Questi salvo - condotti perd e quelli pure che fossero altrimenti conceduti agl ' inquisiti dovranno essere ritirati e di nessun valore , venendo i medesimi dall ' altro Governo giustamente reclamati .
ART . 11 . Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli effetti che si troveranno presso gl ' inquisili o che saranno stati alie nati , se potranno rinvenirsi , ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso , co me pure le copie dei processi che si fossero compilati pri ma della consegna degl ' inquisiti , corrispondendo per que sto la sola mercede della scrittura .
ART . 12 . Ritrovandosi presso degli inquisili effetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto , dovranno loro restituirsi senza veruna spesa , dopo averne giustificata la proprietà , e quando non saranno più necessarii alla prova del delitto .
ART . 13 . Le spese pel mantenimento degli inquisiti dal momento del loro arresto sino a quello della consegna saranno a ca rico del Governo richiedente .
ART . 14 . Tutti i militi si di fanleria che di cavalleria , artiglieria , treno e di qualunque altro corpo delle truppe si di terra che di mare di Sua Maestà Italiana, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino , i quali , disertando dal servizio del Governo cui ap partengono , si rifugiassero negli Stati dell'altro , dovranno essere immediatamente arrestati , anche senza speciale ri chiesta , e restituiti con le armi , cavalli , equipaggio ed o gni cosa che avranno seco loro asportato nella diserzione .
ART . 15 . Non avrà luogo per altro la consegna di quei dis ertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati .
ART . 16 . Tutte le Autorità civili e militari dei due Governi sa ranno tenute d ' invigilare attentamente sui disertori dell' altro Stato che s'introducessero nelle loro giurisdizioni, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine , e specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra parte contraente e siano immediata mente arrestati .
ART . 17 . Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corri sposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispet tivi dominii .
ART . 18 . Ogni individuo d'un Governo che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare sarà castigato con due mesi di arresto ed una multa di lire 50 italiane, senza pregiudizio di quell'aumento di pene , cui potessero dar luogo le circostanze aggravanti del delitto. Similmente quelli che daranno scientemente ricelto ad un disertore incorreranno la pena di un mese di carcere: ed in tempo di guerra quell'altra più grave che le circostanze del delitto possono meritare .
ART . 19 . Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiarii, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio . Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al corpo cui apparterrà il disertore. I trasgressori di quest'articolo saranno inoltre puniti con una multa di 100 lire italiane, quando per la qualità degli effetti rubati o altrimenti sia dimostrato che fosse loro nota la provenienza degli effetti stessi .
ART . 20 . Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare , ed a quelli che in qualunque modo sono costretti di prestare allo Stato un servizio personale , i quali per sottrarvisi si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra parte contraente.
ART . 21 . I beni di mano - morta , cioè istituti religiosi , parroc chie , confraternite , congregazioni e corporazioni s'intendono ppartenere a quello dei due Stati , nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.
ART . 22 . S'intenderà cessato l'obbligo del passaporto per i cit tadini che viaggiano dall' uno nell'altro Stato . ART . 23 . I prodotti , generi , bestiami , manifatture e merci d'uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro , sal vi soltanto i generi di privativa dei due Governi.
ART . 24 . Le monete , che la Repubblica di S. Marino credesse col tempo di dover coniare , potranno aver corso nel regno d'Italia , purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie.
ART . 25 . Invece del diritto del libero transito invocato dalla Re pubblica di S. Marino per gli articoli coloniali , merci ed altri generi qualunque , e coll'intento di semplificare le o perazioni nell'interesse dei due Governi , il Governo d'Italia assume l'obbligo di abbuonare alla Repubblica di S. Mari no una quota del prodotto netto delle sue dogane , desunta dalla media che paga ciascun cittadino del regno e pro porzionata al numero degli abitanti di S. Marino , il qual numero s'intenderà fissato per gli effetti del presente atto a nove mila anime.
ART . 26 . La Repubblica aderendo pienamente ai principii del regno d'Italia rispetto alla proprietà letteraria , assume l'obbligo di impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell'ingegno o dell'arte pubblicate in esso regno .
ÅRT . 27 . La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco .
ART . 28 . Il Governo di S. M. somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo annualmente nella città di Rimini settantatre mila chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi seimila settecento cinquanta di tabacco estero d'ogni qua Jità , sia sciolto , sia sotto forma di corda , di bastoni e di zigari . Quando per qualche fabbrica o manifattura nuova mente introdolla nel territorio della Repubblica occorresse maggior quantità di sale , il Governo regio si obbliga a ri lasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fab briche o manifalture nazionali.
ART . 29 . La Repubblica di S. Marino avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia pro tettrice di S. M. il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza , dichiara che non accetterà quella di un'altra potenza qualunque .
ART . 30 . I presenti capi di accordo avranno vigore per dieci an ni a far capo dalla data dello scambio delle ratificazioni , e s'intenderanno rinnovali di anno in anno se non sono denunciati da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza . Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Torino nel termine di giorni quarantacinque dalla data della presente convenzione .
In fede di che i plenipotenziarii rispettivi hanno sotto scritto la presente , e vi hanno apposto il Sigillo delle loro armi .
Fatto a Torino il ventidue di Marzo mille ottocento sessantadue.
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Vergine (24 agosto - 22 settembre)
(23 settembre - 22 ottobre) Bilancia
(23 ottobre - 22 novembre) Scorpione
(23 novembre - 21 dicembre) Sagittario
(22 dicembre - 20 gennaio) Capricorno
(21 gennaio - 19 febbraio) Aquario
(20 febbraio - 20 marzo) Pesci
Trattato di amicizia Italia-San Marino
La Repubblica di San Marino sottoscrive a Torino un trattato di amicizia e di buon vicinato con il neonato Regno d'Italia con cui viene sancita l'uguaglianza giuridica delle parti. Il documento viene sottoscritto per San Marino da Luigi Cibrario e per l'Italia da Domenico Carutti.
Accadde Oggi 22 marzo 1862
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La moneta emessa in occasione del 150esimo anniversario della Convenzione
Convenzione tra Repubblica di San Marino e Vittorio Emanuele II re d'Italia - 22 marzo 1862.
S. M. il Re d'Italia, volendo dare una testimonianza della particolare sua propensione e benevolenza verso la Repubblica di S. Marino, ed annuire alle domande che Le furono rassegnate da quei Cittadini, concedendo ad essi alcune facilitazioni per la provvista di merci e generi e la somministranza dei sali e del tabacco, non che regolare le relazioni amichevoli tra di loro esistenti
E la Repubblica dal canto suo, riconoscente alla Maestà del Re d'Italia per tali graziose concessioni, desiderando vivamente di consolidare viemmeglio le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di togliere le cagioni che potrebbero dar luogo a reclamo fra i due Governi; Hanno stabilito alcuni capi di accordo per mezzo di appositi Plenipotenziarii, al qual fine si sono eletti:
per parte di S. M. il Re d'Italia il Signor Commendatore Domenico Carutti di Cantogno, ministro residente d'ltalia presso la Corte dei Paesi Bassi, cavaliere di gran cordone e commendatore di più ordini; e per parte della Repubblica di S. Marino sua eccellenza il conte Luigi Cibrario, patrizio di S. Marino, ministro di Stato e Senatore del regno d'Italia, cavaliere di gran cordone e commendatore di più ordini.
I quali dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri che furono riconosciuti regolari hanno concordato nelle se guenti stipulazioni :
ART . 1 . Le sentenze dei tribunali del regno d ' lialia avranno e secuzione nella Repubblica di S. Marino ; e quelle dei tri bunali della Repubblica avranno esecuzione nel regno d'Ita Jia , senza che sia necessario alcun giudizio di delibazione .
ART . 2 . Gli atti pubblici fatti nel regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nei regii Stati, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria ,
ART . 3 . Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di alti giudiziarii fatti nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi si eseguiranno nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo a semplice richiesta della parte interessata .
ART . 4 . Gl'inquisiti dalle autorità giudiziarie del regno d'Italia per crimini ivi commessi , venendo arrestati nel territo rio della Repubblica si rinvieranno dal tribunale del luogo dell'arresto al tribunale procedente, a semplice richiesta . Lo stesso avrà luogo per gl’ inquisiti dalle autorità giudiziarie della Repubblica .
ART . 5 . Sono eccettuati dalla estradizione di cui nell'articolo precedente i cittadini attivi e quegli altri cittadini che fos sero domiciliali da un decennio nello Stato a cui si fa la domanda .
ART . 6 . La naturalizzazione posteriore al commesso reato non farà eccezione alla regola della convenuta consegna .
ART . 7 .Tribunali dei due Stati si intenderanno obbligati a prestare scambievolmente l'opera loro per tutti quegli alti che possono interessare la giustizia punitiva .
ART . 8. Se il delinquente o il condannato sarà cittadino dello Stato presso cui si è rifuggito , dovrà essere punito dal suo proprio Governo secondo le leggi patrie ed il sistema di prove ivi vigente . A tale effetto dovranno gli agenti del l'altro Governo comunicare gli atti del processo che si fosse formato e copia della sentenza se il reo sia già stalo condannato . Qualora poi si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità tra i sudditi di amen due i Governi , si concerterà fra i due Governi , presa co gnizione del fatto , la consegna dei rei al giudice del luogo del delitto all'effetto dei confronti ed esami necessarii alla compiula prova del medesimo, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato cui appartengono .
ART . 9 . Venendo una delle parti contraenti a richiedere l'altra per la consegna d'individui non cittadini , nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stali , pei quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente , si riservano i Governi di accordare o no tal consegna , avuta considera zione ai concordati vigenti con altre potenze ed alla qualità e circostanza del delitto .
ART . 10 . Il Governo che giusta i precedenti articoli sarà richie sto della consegna d'un qualche condannato o delinquente non potrà fargli grazia , nè concedergli salvo - condotto od impunilà , eccettuati quei salvo - condotti che si concedono per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali . Questi salvo - condotti perd e quelli pure che fossero altrimenti conceduti agl ' inquisiti dovranno essere ritirati e di nessun valore , venendo i medesimi dall ' altro Governo giustamente reclamati .
ART . 11 . Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli effetti che si troveranno presso gl ' inquisili o che saranno stati alie nati , se potranno rinvenirsi , ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso , co me pure le copie dei processi che si fossero compilati pri ma della consegna degl ' inquisiti , corrispondendo per que sto la sola mercede della scrittura .
ART . 12 . Ritrovandosi presso degli inquisili effetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto , dovranno loro restituirsi senza veruna spesa , dopo averne giustificata la proprietà , e quando non saranno più necessarii alla prova del delitto .
ART . 13 . Le spese pel mantenimento degli inquisiti dal momento del loro arresto sino a quello della consegna saranno a ca rico del Governo richiedente .
ART . 14 . Tutti i militi si di fanleria che di cavalleria , artiglieria , treno e di qualunque altro corpo delle truppe si di terra che di mare di Sua Maestà Italiana, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino , i quali , disertando dal servizio del Governo cui ap partengono , si rifugiassero negli Stati dell'altro , dovranno essere immediatamente arrestati , anche senza speciale ri chiesta , e restituiti con le armi , cavalli , equipaggio ed o gni cosa che avranno seco loro asportato nella diserzione .
ART . 15 . Non avrà luogo per altro la consegna di quei dis ertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati .
ART . 16 . Tutte le Autorità civili e militari dei due Governi sa ranno tenute d ' invigilare attentamente sui disertori dell' altro Stato che s'introducessero nelle loro giurisdizioni, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine , e specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra parte contraente e siano immediata mente arrestati .
ART . 17 . Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corri sposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispet tivi dominii .
ART . 18 . Ogni individuo d'un Governo che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare sarà castigato con due mesi di arresto ed una multa di lire 50 italiane, senza pregiudizio di quell'aumento di pene , cui potessero dar luogo le circostanze aggravanti del delitto. Similmente quelli che daranno scientemente ricelto ad un disertore incorreranno la pena di un mese di carcere: ed in tempo di guerra quell'altra più grave che le circostanze del delitto possono meritare .
ART . 19 . Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiarii, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio . Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al corpo cui apparterrà il disertore. I trasgressori di quest'articolo saranno inoltre puniti con una multa di 100 lire italiane, quando per la qualità degli effetti rubati o altrimenti sia dimostrato che fosse loro nota la provenienza degli effetti stessi .
ART . 20 . Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare , ed a quelli che in qualunque modo sono costretti di prestare allo Stato un servizio personale , i quali per sottrarvisi si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra parte contraente.
ART . 21 . I beni di mano - morta , cioè istituti religiosi , parroc chie , confraternite , congregazioni e corporazioni s'intendono ppartenere a quello dei due Stati , nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.
ART . 22 . S'intenderà cessato l'obbligo del passaporto per i cit tadini che viaggiano dall' uno nell'altro Stato . ART . 23 . I prodotti , generi , bestiami , manifatture e merci d'uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro , sal vi soltanto i generi di privativa dei due Governi.
ART . 24 . Le monete , che la Repubblica di S. Marino credesse col tempo di dover coniare , potranno aver corso nel regno d'Italia , purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie.
ART . 25 . Invece del diritto del libero transito invocato dalla Re pubblica di S. Marino per gli articoli coloniali , merci ed altri generi qualunque , e coll'intento di semplificare le o perazioni nell'interesse dei due Governi , il Governo d'Italia assume l'obbligo di abbuonare alla Repubblica di S. Mari no una quota del prodotto netto delle sue dogane , desunta dalla media che paga ciascun cittadino del regno e pro porzionata al numero degli abitanti di S. Marino , il qual numero s'intenderà fissato per gli effetti del presente atto a nove mila anime.
ART . 26 . La Repubblica aderendo pienamente ai principii del regno d'Italia rispetto alla proprietà letteraria , assume l'obbligo di impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell'ingegno o dell'arte pubblicate in esso regno .
ÅRT . 27 . La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco .
ART . 28 . Il Governo di S. M. somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo annualmente nella città di Rimini settantatre mila chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi seimila settecento cinquanta di tabacco estero d'ogni qua Jità , sia sciolto , sia sotto forma di corda , di bastoni e di zigari . Quando per qualche fabbrica o manifattura nuova mente introdolla nel territorio della Repubblica occorresse maggior quantità di sale , il Governo regio si obbliga a ri lasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fab briche o manifalture nazionali.
ART . 29 . La Repubblica di S. Marino avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia pro tettrice di S. M. il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza , dichiara che non accetterà quella di un'altra potenza qualunque .
ART . 30 . I presenti capi di accordo avranno vigore per dieci an ni a far capo dalla data dello scambio delle ratificazioni , e s'intenderanno rinnovali di anno in anno se non sono denunciati da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza . Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Torino nel termine di giorni quarantacinque dalla data della presente convenzione .
In fede di che i plenipotenziarii rispettivi hanno sotto scritto la presente , e vi hanno apposto il Sigillo delle loro armi .
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